[1]Forme di cooperazione

[2]1. La cooperazione fra le Parti ai sensi di questo Accordo può essere implementata nelle seguenti forme:

[3]a. assistenza tecnica e realizzazione congiunta del progetto;

[4]b. incentivazione e supporto a joint-ventures;

[5]c. scambio di competenze e di visite di specialisti e funzionari;

[6]d. ricerche, studi di fattibilità e iniziative pilota congiunte;

[7]e. sviluppo delle capacità, corsi di formazione e trasferimento di conoscenze;

[8]f. partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato e coinvolgimento di attori Quadruple Helix;

[9]g. impegno congiunto nello sviluppo, potenziamento e cogestione delle infrastrutture, delle istituzioni e dei servizi, nuovi ed esistenti, nei settori definiti dal presente Accordo, in conformità con la legislazione nazionale e le rispettive competenze;

[10]h. programmi di istruzione e di ricerca congiunti, inclusi regimi di doppia laurea, piattaforme per la mobilità studentesca e accordi per lo scambio di docenti/ricercatori;

[11]i. co-sviluppo/sviluppo di infrastrutture per l'innovazione come parchi tecnologici, poli per l'innovazione industriale, laboratori viventi e laboratori di fabbricazione;

[12]j. iniziative culturali e linguistiche individuali e congiunte;

[13]k. sviluppo di iniziative mediatiche, di comunicazione e di sensibilizzazione miranti a coinvolgere le diaspore e stimolare lo scambio linguistico e culturale;

[14]l. partecipazione a programmi e piattaforme multilaterali finanziati dall'Unione Europea;

[15]m. piattaforme o portali digitali, che includano l'applicazione di tecnologie avanzate, per facilitare il riconoscimento automatico dei titoli, la reintegrazione della diaspora o l'accesso a servizi e programmi condivisi;

[16]n. esibizioni tematiche, festival, scuole estive/invernali e fiere dell'innovazione o del turismo in entrambi i Paesi;

[17]o. meccanismi di finanziamento comuni e strumenti di investimento misti per i settori strategici parte di quest'Accordo di collaborazione.

[18]2. Per la realizzazione di questo Accordo, le Parti possono concordare specifiche iniziative, progetti o settori di cooperazione prioritari. Ai sensi di questo Accordo, queste specifiche iniziative, progetti o settori di cooperazione prioritari sono realizzati attraverso specifiche disposizioni che saranno discusse ed esaminate dal Comitato Congiunto.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:legge:2026-10-01;182~allegato-art3