Al fine di attuare il presente Accordo, le Parti costituiranno il Comitato congiunto composto dai rappresentanti degli organi competenti delle due Parti. I nomi dei membri del Comitato congiunto saranno scambiati tra le Parti per le vie diplomatiche entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo Il Comitato congiunto: - coordina, propone, conforma e segue la realizzazione dei singoli programmi e progetti della collaborazione strategica e ne redige e trasmette il rapporto alle Parti, - promuove le attivita' dei gruppi di lavoro e di esperti comuni, che partecipano nella realizzazione dei programmi e progetti, - formula le proposte per il miglioramento dell'Accordo, - risolve le questioni controverse legate all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo. Il Comitato congiunto si riunira' due volte all'anno o in caso di bisogno piu' frequentemente sulla richiesta di una delle Parti, alternativamente in Italia e in Montenegro.

Testo vigente dal 5 maggio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-28;50~accordo-art4 · fonte del testo