[1]Effetti del trasferimento nella Parte mittente

[2]Il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente. La Parte mittente non potra' fare eseguire la pena quando la Parte ricevente riterra' che la pena sia stata interamente scontata, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 9 paragrafo 1 e nell'articolo 10 paragrafo 1.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art9 · fonte del testo