[1]Dovere di informazione

[2]La Parte ricevente informera' la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della liberta' quando:

  • a)la sentenza sia stata eseguita;
  • b)la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;
  • c)la Parte mittente richieda un rapporto speciale.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art14 · fonte del testo