[1]Condizioni del trasferimento

[2]1. Il presente Trattato si applichera' alle seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata sia cittadino della «Parte ricevente» o ivi abbia la propria residenza permanente;
  • b)la sentenza sia definitiva;
  • c)la pena o la misura privativa della liberta' che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;
  • d)la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;
  • e)il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della liberta' costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;
  • f)alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;
  • g)le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della liberta' siano state eseguite, salvo per assoluta incapacita' di farlo della persona condannata;
  • h)la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art3 · fonte del testo