[1]Consenso della persona condannata

[2]La Parte mittente dara' garanzie che la persona condannata, nel rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in maniera volontaria. La procedura da seguire a tale riguardo sara' regolata dalla legge della Parte mittente.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art7 · fonte del testo