1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale operera', nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art3 · fonte del testo