1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra autorita' di quella Parte Contraente. 3. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avra' cura di predisporre, in conformita' con le norme vigenti sul suo territorio, la consegna o la notifica ai destinatari di tutte le decisioni e i documenti rilasciati dall'Amministrazione doganale richiedente in relazione al campo d'applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art3 · fonte del testo