1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:

  • a)nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
  • b)nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art4 · fonte del testo