1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Testo vigente dal 29 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137~accordo-art3 · fonte del testo