1 - Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformita' alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni del presente Accordo non fanno sorgere il diritto da parte di individui privati di ottenere, sopprimere o escludere eventuali prove, ovvero di impedire l'esecuzione di una richiesta.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art2 · fonte del testo