1. Ogni Membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti II, III e IV della presente convenzione. 2. Detta legge:

  • a)fara' obbligo alla competente autorita' di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;
  • b)specifichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
  • c)prescrivera' adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;
  • d)dovra' prevedere l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate;
  • e)fara' obbligo alla competente autorita' di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonche' quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art3 · fonte del testo