In vista dell'applicazione della presente convenzione:

  • a)per "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica;
  • b)per "tonnellaggio" si intendono le tonnellate di stazza lorda;
  • c)per "nave passeggeri" si intende qualsiasi nave dotata di certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri;
  • d)per "ufficiale" si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine;
  • e)per "personale subalterno" si intendono i membri dell'equipaggio ad eccezione degli ufficiali;
  • f)per "membro del personale di maestranza" si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilita', e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
  • g)per "alloggi dell'equipaggio" si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l'equipaggio;
  • h)per "prescritto" si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorita';
  • i)per "approvato", si intende approvato dalla competente autorita';
  • j)per "nuova immatricolazione", si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprieta' di una nave.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art2 · fonte del testo