Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano:

  • a)ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione dei principi generali contenuti nella parte II;
  • b)ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a, disposizioni equivalenti.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art4 · fonte del testo