Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s'impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:

  • a)alle disposizioni delle parti II e III della convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
  • b)alle disposizioni della parte II della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art3 · fonte del testo