1. Ogni Stato membro contraente della presente convenzione s'impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l'applicazione. 2. La suddetta legislazione:

  • a)vincolera' L'autorita' competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
  • b)indichera' le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
  • c)prescrivera' sanzioni adeguate per ogni infrazione;
  • d)prevedera' l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione atto a garantire effettivamente l'osservanza delle disposizioni adottate;
  • e)vincolera' l'autorita' competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate all'applicazione di questi regolamenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art4 · fonte del testo