Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprieta' intellettuale delle opere dell'altro Paese ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito, ovvero aderiranno in futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art12 · fonte del testo