Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attivita' di istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte. Dette istituzioni e il relativo personale usufruiranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purche' previste da specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano. Le Parti disciplineranno lo status degli Istituti di Cultura attraverso un Accordo specifico. L'Istituto italiano di Cultura rappresentera' per la parte Italiana la struttura operativa di cui si avvalgono l' Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ed i Consolati dipendenti per la realizzazione, delle attivita' di collaborazione culturale tra i due Paesi.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art14 · fonte del testo