Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le Parti favoriranno la realizzazione congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonche' lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art13 · fonte del testo