Le Parti contraenti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprieta' intellettuale delle opere dell'altro Paese, ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito ovvero aderiranno nel futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art14 · fonte del testo