Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 30843/2025

    25 novembre 2025

    In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, gli effetti della procedura di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. nella l. n. 136 del 2018, ricorrendone le condizioni, prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018). (Fattispecie in cui è stata ritenuta perfezionata la definizione agevolata della lite in ragione del tempestivo versamento della prima rata, pari al 40% del valore della controversia determinato sulla base della soccombenza reciproca risultante dalla sentenza di primo grado, unica pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del d.l. n. 119 del 2018, sebbene riformata in appello in senso favorevole all'amministrazione, ma non ancora passata in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione).

    Art. 1 · Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

    Rassegna di novembre 2025, p. 131 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29320/2025

    5 novembre 2025

    In tema di definizione agevolata, l'avviso di liquidazione del tributo, ove integri una mera richiesta di pagamento della somma oggetto di un precedente atto di accertamento, è privo di natura e finalità impositiva, sicché la sua impugnazione non dà luogo ad una controversia definibile ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), non essendo il primo e unico atto mediante il quale la pretesa fiscale viene esercitata nei riguardi del contribuente.

    Art. 1 · Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

    Rassegna di novembre 2025, p. 117 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20345/2025

    21 luglio 2025

    Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.

    Art. 1 · Art. 391 c.p.c. · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario · Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 370 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15945/2025

    14 giugno 2025

    La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 può riguardare soltanto le liti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. e, comunque, non esaurite alla data di presentazione della domanda; è necessario, cioè, che, al 24 ottobre 2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato già notificato alla controparte e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

    Art. 1 · Art. 6 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

    Rassegna di giugno 2025, p. 166 ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136~art1 · fonte del testo