Nel quadro e nei limiti delle proprie risorse di bilancio ciascuna delle Parti offre aiuti finanziari ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte per lo sviluppo delle ricerche condotte nei centri o organismi di ricerca, nelle istituzioni a carattere scientifico e tecnologico, nelle imprese ed in ogni centro pubblico e privato dedicato alla ricerca. Ciascuna delle Parti apporta ai ricercatori e tecnici dell'altra Parte, accolti sul proprio territorio in qualita' di borsisti o esperti inviati dal proprio Governo, il sostegno, le migliori condizioni possibili di lavoro ed i vantaggi previsti dalla legislazione in vigore.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art5 · fonte del testo