Per stabilire le modalita' di realizzazione pratica delle disposizioni e degli impegni del presente Accordo e per il suo controllo, le Parti decidono di costituire una Commissione mista scientifica e tecnologica che si riunira' una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Francia. I nomi dei membri della Commissione mista, designati da ciascuna delle Parti, vengono di anno in anno comunicati per via diplomatica all'altra Parte.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art6 · fonte del testo