[1]scientifica e tecnologica: attivita' e settori

[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, nei limiti delle risorse finanziarie previste da ciascuna Parte, attraverso: a. scambi di visite di delegazioni scientifiche e di ricercatori; b. scambio di informazioni scientifiche e tecniche; c. ricerche congiunte scientifiche e tecniche su temi di comune interesse; d. istituzione di laboratori congiunti; e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre nei settori di comune interesse, f. ogni altra forma di cooperazione che le Parti potranno concordare; g. stipula di convenzioni e accordi interistituzionali. Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti Contraenti provvederanno a sottoscrivere i rispettivi piani di cooperazione che riassumeranno le iniziative concrete nell'ambito del presente Accordo e le questioni finanziarie concordate per !a loro realizzazione. Le iniziative saranno finanziate dalle rispettive autorita' statali secondo il settore delle loro attivita' nei limiti di budget dei ministeri e dei dicasteri approvati per il rispettivo anno, nonche' con l'attrazione di sponsorizzazioni e l'assegnazione di fondi.

Testo vigente dal 22 giugno 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;88~accordo-art9 · fonte del testo