SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, Enti di ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, dei due Paesi attraverso:

  • a)scambi di visite di delegazioni scientifiche;
  • b)scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico;
  • c)organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
  • d)ricerche congiunte su temi di comune interesse;
  • e)realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
  • f)corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel settore scientifico e tecnologico.
  • g)la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.
  • h)scambio di informazioni e di dati nel settore scientifico e tecnologico;
  • i)creazione di laboratori congiunti

Testo vigente dal 9 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;74~accordo-art3 · fonte del testo