[1]- Patrimonio culturale e dialogo

[2]Le Parti si impegnano, attraverso autorita' pubbliche ed altri enti competenti: a. ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, nonche' il rispetto per la diversita' delle interpretazioni; b. a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunita' diverse; c. a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti; d. ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art7 · fonte del testo