[1]- Leggi e politiche sul patrimonio culturale

[2]Le Parti si impegnano: a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la societa'; b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4; d. a favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attivita' del patrimonio culturale; e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversita' culturale e di creativita' contemporanea; f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine; g. a formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art5 · fonte del testo