[1]- Effetti della Convenzione

[2]Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' in alcun modo essere interpretata in modo da: a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Liberta' fondamentali; b. incidere su disposizioni piu' favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali; c. creare diritti azionabili.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art6 · fonte del testo