[1]- Organizzazione delle responsabilita' pubbliche in materia di patrimonio culturale

[2]Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano: a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorita' pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e societa' civile; c. a sviluppare metodi innovativi affinche' le autorita' pubbliche cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorita' pubbliche; e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art11 · fonte del testo