[1]- Ambiente, patrimonio e qualita' della vita

[2]Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell'ambiente culturale: a. per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni; b. per promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversita' culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi; c. per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilita' condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune; d. per promuovere un obiettivo di qualita' nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2020-10-01;133~convenzione-quadro-art8 · fonte del testo