Ogni ispettore puo' al tempo stesso essere incaricato dagli organi nazionali competenti e per il ciclo di studi di sua competenza, dell'assistenza didattica dei professori provenienti dalla sua stessa amministrazione. Egli assiste nel suo incarico qualsiasi persona qualificata, in base alla sua legislazione nazionale, per ispezionare e consigliare il personale da lui dipendente.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art18 · fonte del testo