[1]ESPERTI

[2]Articolo 17

[3]1. Su richiesta di una Parte Contraente, e relativamente ad un'infrazione, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, ove possibile, i propri funzionari a deporre in qualita' di esperti innanzi alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente, in merito a fatti accertati nell'esercizio delle loro funzioni ed a produrre prove. La richiesta di comparizione - precisa chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario e' chiamato a deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta dichiara, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art17 · fonte del testo