1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta puo' autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente in qualita' di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualita' il funzionario dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 10 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164~accordo-art14 · fonte del testo