1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati dall'espletamento delle loro mansioni a ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art15 · fonte del testo