[1]COSTI

[2]Articolo 18

[3]1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese e per le indennita' versate agli esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,. 2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di natura sostanziale e straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalita' di ripartizione di tali spese.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art18 · fonte del testo