1. Su richiesta di una Parte, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorita' della Parte richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed a esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario deve deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art15 · fonte del testo