Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulera' i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.
tolto: Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatorii regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art4 · fonte del testo
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