Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1898 al 16 dicembre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate all'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrita' personale degli operai.
tolto: Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalita' ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilita' civili e penali in caso d'infortunio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art3 · fonte del testo
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