Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 264 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I criteri per determinare i casi d'inabilita' permanente e quelli d'inabilita' temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.
tolto: Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che e' stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prendera' senz'altro per base il salario cosi' fissato fino al detto limite massimo.
tolto: Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.
tolto: Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.
tolto: Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art10 · fonte del testo
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