Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1904 al 16 dicembre 2010. 335 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La presente legge si applica agli operai addetti:

tolto: 1° All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime.

tolto: 2° Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati piu' di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificamento idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;

tolto: 3° Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa e che siano occupati nell'opificio piu' di cinque operai;

tolto: 4° A prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;

tolto: 5° A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

tolto: Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art1 · fonte del testo