Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' considerato come operaio, agli effetti della presente legge:
tolto: 1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, e' occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;
tolto: 2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purche' la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno e la riscuota a periodi non maggiori d'un mese;
tolto: 3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.
tolto: 4° Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art2 · fonte del testo
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