Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti d'assicurazione avranno facolta' di chiedere la revisione dell'indennita' qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

tolto: Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, avranno facolta' di chiedere la revisione dell'indennita' gli aventi diritto di cui all'art. 9-bis della legge, e gli Istituti d'assicurazione; ma la domanda dovra' essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.

tolto: Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennita', e si tratti d'inabilita' temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

tolto: In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

tolto: Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

tolto: Per le cause contemplate nel presente articolo non e' necessario ministero di avvocato o di procuratore.

tolto: A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

tolto: Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in piu', lire due.

tolto: In pendenza della controversia sulla indennita' giornaliera, l'Istituto assicuratore e' tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

tolto: Le indennita' pagate a titolo di provvisionale sono computate nella liquidazione definitiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art11 · fonte del testo