Art. 5 — Servizio di controllo interno
Articolo abrogato dal d.p.c.m. 11 giugno 2019, n. 78.
Abrogato dal 24 agosto 2019
Articolo abrogato dal d.p.c.m. 11 giugno 2019, n. 78.
Abrogato dal 24 agosto 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2002 al 24 agosto 2019. 223 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro. Il servizio di controllo interno supporta, altresi', la valutazione e il controllo strategico sugli Uffici territoriali di Governo. Le relazioni periodiche del Servizio al Ministro dell'interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse anche al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le parti di rispettiva competenza e possono contenere proposte migliorative della funzionalita' delle predette strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei predetti Ministri, puo' svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive Amministrazioni a livello periferico. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono affidate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, a Prefetti o ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98~art5 · fonte del testo
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