Art. 4 — Servizio di controllo interno
PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77
Testo vigente dal 2 luglio 2015
PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77
Testo vigente dal 2 luglio 2015
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2001 al 2 luglio 2015. 283 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e gli altri attribuitigli dalla legge. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti e' scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione e' corrisposto un emolumento omnicomprensivo, determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Servizio redige, con cadenza annuale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del Sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. Al Servizio sono assegnati quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e un apposito contingente costituito da un massimo di venti unita' di personale. Si applicano i commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, e 4 dell'articolo 5.aggiunto: PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-17;297~art4 · fonte del testo
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