Art. 5 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2007 al 1 gennaio 2009. 292 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa. Le attivita' di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, sceglie il titolare dell'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale, in tale caso individuandone il Presidente, tra esperti particolarmente qualificati in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. Uno dei componenti puo' essere scelto tra dirigenti del Ministero, gli altri due possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione. Al Servizio di controllo interno sono assegnate fino ad un massimo di 6 unita' di personale. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario e coordina la propria attivita' con il Comitato tecnico scientifico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-17;175~art5 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.