Art. 5 — Servizio di controllo interno
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 novembre 2008, n. 198.
Abrogato dal 1 gennaio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 2004 al 1 gennaio 2009. 338 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, risponde direttamente ed in via esclusiva al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti e' scelto tra i dirigenti della prima fascia dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito al massimo di dieci unita', di cui non piu' di due con qualifica di dirigente di seconda fascia. Il Ministro determina, nell'ambito delle disponibilita' destinate alla apposita unita' previsionale di base, corrispondente al centro di responsabilita' - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione - le risorse finanziarie destinate al servizio in relazione agli obiettivi da perseguire. E' abrogato il regolamento adottato con decreto ministeriale 18 aprile 1997, n. 236.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2008, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-14;258~art5 · fonte del testo
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