Art. 33 (Regolamento)

[1]Entrata in vigore e durata della Costituzione

[2]La presente Costituzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata.

[3]In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del paese sede dell'Unione. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del congresso.

[4]Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964

[5]Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 18 a 33

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~regolamento-art33 · fonte del testo