Articolo XI Pagamento dell'indennita' 1. Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea e del Libano non sono tenute ad osservare l'articolo 29.3 per quanto riguarda il fatto di risolvere definitivamente un reclamo entro due mesi. Essi non accettano, inoltre, che l'avente diritto sia indennizzato per loro conto da un'altra Amministrazione allo scadere del termine succitato.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
