Art. 15 (Accordo quadro)
Ciascuna Amministrazione risponde il prima possibile alle richieste di informazioni relative agli invii EMS. Di regola la risposta deve essere trasmessa per le stesse vie di quelle utilizzate per la richiesta di informazioni corrispondente (vale a dire via telex, telefonicamente, per EMS, per posta elettronica ecc.)
Testo vigente dal 16 aprile 1997
