Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell'ente, trova copertura nelle risorse disponibili, e' rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da:

  • a)il conto di bilancio;
  • b)il conto economico;
  • c)lo stato patrimoniale;
  • d)la nota integrativa. Al rendiconto generale sono allegati:
  • a)la situazione amministrativa;
  • b)la relazione sulla gestione;
  • c)la relazione del collegio dei revisori dei conti. Lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa del presidente dell'ente, e' sottoposto, a cura del direttore generale, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema. Il rendiconto generale e' deliberato dall'organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norma di legge o da disposizione statutaria, ed e' trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione al ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.

Testo vigente dal 6 maggio 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97~art38 · fonte del testo